(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  6 novembre 2006, n. 21 (provvedimenti
regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive
e   per   la   localizzazione   delle   sale   cinematografiche   nel
Friuli-Venezia Giulia);
   Viste in particolare le disposizioni recate:
   dall'art.   3,  commi  2  e  3,  che  definiscono  interventi  per
promuovere  lo  sviluppo  di  un  circuito  regionale  del  cinema di
qualita',  mediante  la concessione di contributi diretti a sostenere
sia  la  realizzazione di qualificati progetti annuali e pluriennali,
proposti  da  enti  culturali  della regione stabilmente operanti nel
settore,  sia  il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale
cinematografiche riconosciute d'essai;
   dall'art. 4, che prevedono la concessione di contributi a sostegno
degli enti di cultura cinematografica di interesse regionale;
   dall'art. 8, comma 4, che prevedono la concessione di contributi a
sostegno    della    didattica    del    linguaggio   audiovisivo   e
cinematografico;
   Rilevato  che,  per  tutti  i tipi di intervento sopraindicati, la
legge  rinvia a successive norme regolamentari la puntuale disciplina
attuativa,  stabilendo  in  particolare  che, oltre ai criteri e alle
modalita' per la gestione dei contributi, nelle fattispecie di cui ai
citati  articoli  3  e  1  previsti  regolamenti - da adottare previo
parere  della commissione consiliare competente - definiscano anche i
requisiti  soggettivi  e  oggettivi  necessari,  rispettivamente, per
l'ammissione  ai  finanziamenti  e  per  il riconoscimento di ente di
cultura cinematografica di interesse regionale;
   Ritenuto  opportuno raccogliere in un testo regolamentare unitario
ed organico la normativa di cui trattasi;
   Preso  atto  che  la  nuova normativa regolamentare prevista dalla
legge  regionale  n.  21/2006 e' destinata a sostituire, per la parte
concernente  i  requisiti  relativi  al  riconoscimento degli enti di
cultura  cinematografica  di  interesse regionale ed i criteri per il
finanziamento degli enti stessi, il «Regolamento recante disposizioni
per   il   riconoscimento  degli  organismi  culturali  di  interesse
regionale  di  cui  all'art.  6,  comma  14, della legge regionale n.
4/1999»,   emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  19
settembre 2002, n. 0283/Pres.;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso);
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 1882 del 27
luglio  2007,  adottata previo parere della VI commissione consiliare
permanente;
                              Decreta:
   1.   E'   approvato   il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'attuazione  degli interventi finalizzati alla promozione del cinema
di   qualita'   e   della  didattica  del  linguaggio  audiovisivo  e
cinematografico,  ai sensi degli articoli 3, commi 2 e 3,4 e 8, comma
4,  della  legge  regionale  6  novembre2006,  n.  21  (provvedimenti
regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive
e   per   la   localizzazione   delle   sale   cinematografiche   nel
Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare  come  regolamento della Regione. Il presente decreto sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
                                ILLY
   (Omissis)